Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Commissione di gara

Con riferimento all'art.84, co.4, d.lgs 163/06 si chiede di chiarire se l'incompatibilità delineata sia "rigorosamente soggettiva", ovvero se è sufficiente lo svolgimento di funzioni inerenti l'appalto (atti preparatori quali redazione bando,provvedimenti, capitolati ecc.) per determinare l'esclusione dalla commissione dei funzionari dell'ente, oppure prevalga l'interpretazione funzionale come delineata dal TAR Liguria, sez.II 23.6.2005, n.940?

Pubblicità - Commissione di gara
QUESITO del 20/08/2007

In considerazione del disposto di cui all'art. 84 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 si chiede: 1 - il funzionario, non responsbaile del procedimento, il cui nominativo è registrato, per la pubblicazione dle bando, presso i siti informatici di cui all'art. 66 comma 7 può essere componente della commissione? 2 - il dirigente della stazione appaltante che è organo competente all'emanazione della determinazione a contrarre e di tutti i provvedimenti amministrativi inerenti la procedura di gara può presiedere la commissione?

Commissione di gara - Rup
QUESITO del 08/06/2007

Il decreto legislativo 163/2006 all’art. 84, confermando la disposizione contenuta nell’art. 21 della legge 109/94, recita testualmente che “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. La citata disposizione non sembra precludere la possibilità al commissario di gara, una volta esauriti i compiti della commissione, di poter ricoprire altri incarichi nell’ambito del medesimo procedimento. Le cause di incompatibilità appaiono piuttosto riferite ad incarichi ricoperti prima o all’atto della nomina a commissario. Il quesito dunque é il seguente: può un componente della commissione di gara, una volta esauriti i compiti della commissione ricoprire l'incarico di responsabile del procedimento?

l'oggetto del quesito non riguarda un lavoro specifico bensì un chiarimento nell'ambito della procedura di affidamento di un lavoro pubblico è necessario individuare i soggetti che in ordine: 1) firmano e approvano il bando 2) presidono la gara d'appalto 3) fanno parte della commissione di gara 4)aggiudicano i lavori 5) stipulano il contratto in particolare si chiede se vi siano incompatibilità, anche alla luce dell'opportunità o meno di garantire il controllo dell'intera procedura, fra i vari ruoli e quali quale sarebbe il ruolo del responsabile del procedimento in questo scenario nel caso in cui il soggetto non coincida con il dirigente tecnico? dovrebbe per caso sottoscrivere lui il bando? o diovrebbe solamente eserciatare la supervisione sulla procedura o dovrebbe essere solo parte della commissione? in particolare se è possibile che chi approva e sottoscrive il bando possa essere la stessa persona (il dirigente dei lavori pubblici) che presiede la gara e aggiudica i lavori inoltre se non vi è incompatibilità si presume che chi svolge l'attività di redazione del bando deve avere competenza giuridica o a tal fine si deve avvalere di chi ne ha, pertanto di un professionalità di provata esperienza in materia giuridica quasto è possibile nel momento in cui l'ente è dotato di un ufficio contratti? quale dovrebbe essere il ruolo di quest'ultimo? si dovrebbe limitare a redigere e stipulare il contratto?

L’art.84 del d.lgs.163/06 regola le commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . IL comma 4, stabilisce, che i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, un'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta . Si pone, quindi, il quesito, in una ASL questa limitazione opera per il farmacista che ha collaborato alla stesura del disciplinare tecnico unitamente agli utilizzatori del bene/ servizio e che funge, poi, da tramite nella consegna del bene aggiudicato? Si pensi a tutti reparti ospedalieri dove le consegne ai reparti avviene per il tramite dei farmacisti. Oppure tale limitazione riguarda solo coloro che di fatto hanno la gestione materiale del bene oggetto di gara (es. operatori dei reparti, medici e altro)?

Oggetto: gara d'appalto per affidamento lavori (importo € 1.040.000 circa)a procedura aperta artt.54, 55 e 122 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.163/2006 s.m.i. Il Presidente delle Commissione di gara deve essere necessariamente il R.U.P.? In caso di risposta negativa, il R.U.P. può fare parte della Commissione oppure no?

Commissione di gara
QUESITO del 05/10/2009

In relazione al comma 10 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si chiede cortesemente di conoscere se, oltre la nomina e la costituzione della Commissione Giudicatrice, anche il sub procedimento teso all'individuazione dei componenti deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Questo sia qualora i componenti siano interni all'Amministrazione, sia qualora alcuni siano esterni per i quali è necessario chiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Commissione di gara
QUESITO del 28/08/2009

Lo scrivente Geometra e quale unico componente del Servizio Tecnico di questo Comune ha provveduto a redigere i vari livelli di progettazione di un opera pubblica. Nel contempo è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera medesima un altro qualificato dipendente di altro Ente Pubblico.Orbene,dovendo procedere all' appalto dell' opera progettata dal sottoscritto e dovendosi nominare la Commissione esaminatrice delle offerte ( gara con offerta economicamente più vantaggiosa ) e dovendo anche essere Presidente della Commissione di gara ( secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale )si chiede se possano esserci cause di incompatibilità tra lo scrivente che risulterebbe redattore del progetto ed esaminatore - in qualità di Presidente - componente della Commissione di gara -delle offerte medesime.In caso di risposta affermativa si chiede se possa essere nominato Presidente della Commissione di Gara il R.U.P. all' uopo designato e con quale modalità.

La commissione nei concorsi di progettazione deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti (art. 84 comma 10) o nel bando ?

Essendo il mio comune di modeste dimensioni e mancando al proprio interno di figure altamente specializzate per la scelta di un progettista per un importo di euro 188.000,00, si chiede se tra i membri esperti per la scelta del progettista con offerta economicamente piu' vantaggiosa sia possibile nominare direttamente esperti tecnici di altri comuni o se esista esclusivamente l'obbligo di ricorrete agli ordini professionali.

SANZIONE PER MANCANZA DURC
QUESITO del 02/02/2011

L'art. 84, c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede – nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - che i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In merito a ciò, si chiede – in base alla giurisprudenza succedutasi nel tempo – se tale disposizione - sia applicabile per i Comuni aventi qualifiche Dirigenziali anche nelle procedure in economia per l’affidamento di lavori/servizi/forniture, e più specificatamente se il responsabile del procedimento e/o se il responsabile dell’istruttoria non debbano far parte della Commissione di gara, in un Ente ove vi possano essere altre figure che possono svolgere i compiti di Commissario anche se di qualifica inferiore al funzionario responsabile del procedimento e/o istruttoria?

COME CALCOLARE IL COMPENSO DEI MEMBRI DI UNA COMMISSIONE DI GARA APERTA

Buongiorno sono il responsabile del settore lavori pubblici di un comune di 6400 abitanti. Il mio settore oltre a me conta un istruttore tecnico categoria D ed un amministrativo categoria B. Normalmente presiedo le commissioni di gare d'appalto pur essendo anche rup dell'opera. Spesso sono anche progettista e DL. Chiedo se la scarsa dimensione del Comune e la scarsa dotazione del settore possa giustificare tale modello organizzativo.

L'art. 77 D. Lgs 18/04/2016, n. 50 stabilisce - al comma 4 - ultimo periodo che la nomina del RUP a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura quindi attualmente non c'è in assoluto una incompatibilità in astratto tra RUP e Commissario potendo anche le due funzioni coesistere. Infatti, che il RUP sia l'unica figura che possa qualificarsi "Esperta" in quanto conosce meglio di altri la materia oggetto di gara. Sulla base di quanto sopra, siamo a chiedere come in concreto debba essere valutata la possibilità per il RUP di essere nominato Commissario di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta tecnica. Ad esempio in un Comune nel quale la struttura organizzativa prevede i seguenti Dirigenti che sono anche RUP di gara: - 4 Dirigenti amm.vi di cui uno il Segretario Generale e 1 con specifiche competenze in ambito scolastico (ex Dirigente scolastico)alla direzione del Settore Servizi alla Persona comprendente i servizi educativi e per l'infanzia, culturali. - 2 Dirigenti tecnici Lavori Pubblici e Edilizia. Tutto quanto sopra, fatte salve le previsioni normative che dovranno essere applicate con l'entrata in vigore dell'Albo Nazionale ANAC dei

Nomina di Commissario in caso di CUC In caso di gare svolte dalla CUC il RUP per la procedura di affidamento è distinto dal RUP per la fase di esecuzione del Contratto. Si chiede se il RUP per la fase di esecuzione è compatibile con la nomina come Commissario in caso di gare con OEPV.

In relazione all’Albo obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 77 del Codice), premesso che: - per le amministrazioni locali l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 prevede che al dirigente responsabile del servizio spetti (tra l’altro) la presidenza delle commissioni di gara; - il T.U. predetto, all’art. 1, comma 4 prevede che “ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” - l’art. 77 del Codice e le conseguenti linee Guida ANAC n. 5 (delib. n. 1190/2016) disciplinano la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici (compreso il presidente). Si chiede se nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice sia un comune, la presidenza della commissione giudicatrice di gara (applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) spetti in ogni caso al dirigente competente, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.